Malattia e infortunio sul lavoro

La differenza principale sta nella causa. L’infortunio sul lavoro è un danno improvviso subito sul posto di lavoro a causa di un evento violento (caduta, colpo, ecc.); è gestito dall’INAIL. La malattia comune (non professionale) è un problema di salute che impedisce di lavorare, ma non è causato direttamente dal lavoro; in questo caso l’indennità la paga l’INPS. Esiste infine la malattia professionale (come una cecità da schermo o problemi alla schiena), che insorge gradualmente a causa del lavoro: anche questa è riconosciuta dall’INAIL. In entrambi i casi (malattia o infortunio) c’è normalmente un “periodo di carenza” di tre giorni durante il quale non si percepisce indennità.

Obblighi del lavoratore

Se ci si ammala, il lavoratore deve avvertire subito il datore di lavoro (entro il primo giorno di assenza). Deve farsi visitare dal medico curante che invia via web all’INPS il certificato di malattia. Di solito il lavoratore informa il datore del numero di protocollo del certificato entro due giorni. Durante la malattia il lavoratore deve restare reperibile a casa (o nel domicilio dichiarato) nelle fasce orarie stabilite (ad esempio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) per consentire eventuali controlli. Se l’assenza prosegue oltre le ore indicate, il lavoratore deve giustificarsi per non perdere l’indennità.

In caso di infortunio, il lavoratore deve recarsi immediatamente a cure mediche (pronto soccorso o medico aziendale) e farsi rilasciare un certificato medico di infortunio. Il certificato di infortunio – che indica diagnosi e giorni di prognosi – viene inviato telematicamente all’INAIL. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero identificativo di quel certificato appena ricevuto. In sintesi, infortunio: cerca cure e ottieni il certificato; malattia comune: informi e invii certificato come sopra.

Obblighi del datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve denunciare l’evento all’INAIL. Se la prognosi è fino a 3 giorni (infortunio lieve) si invia una semplice comunicazione statistica; se supera 3 giorni si fa la denuncia vera e propria entro 2 giorni dal certificato medico ricevuto. In caso di infortunio mortale la segnalazione è entro 24 ore. La denuncia telematica all’INAIL si fa attraverso il servizio online dedicato.

Durante la malattia comune, il datore non deve inviare nulla all’INAIL, ma deve gestire l’assenza correttamente. Ad esempio può richiedere visite fiscali ai sensi di legge. Il datore non può licenziare il lavoratore per motivi soggettivi mentre è in malattia, né al termine dell’assenza, salvo casi molto particolari (es. si sfori il cosiddetto “periodo di comporto” stabilito dal contratto). In ogni caso l’azienda conserva il posto di lavoro del dipendente malato. Il datore inoltre versa anticipatamente sul cedolino l’indennità di malattia (che poi recupera tramite credito d’imposta). In pratica, anticipa lo stipendio e lo detrae poi con i contributi dovuti.

Tutela economica: chi paga e quanto

Infortunio sul lavoro. Nei primi 3 giorni dall’evento l’azienda paga direttamente lo stipendio al lavoratore: il 100% della paga normale per il giorno dell’infortunio e il 60% per i successivi due giorni. A partire dal 4° giorno, invece, subentra l’INAIL che eroga l’indennità al lavoratore: al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione. In pratica INAIL copre quasi tutta la paga dopo i primi tre giorni, ma con percentuali leggermente inferiori. L’indennità da infortunio si paga fino alla completa guarigione o stabilizzazione della menomazione, senza un limite fisso (viene garantita finché serve).

Malattia non professionale. L’indennità di malattia è versata dall’INPS, ma parte dal 4° giorno di assenza (i primi tre giorni non sono pagati da INPS, a meno che il contratto di lavoro non disponga diversamente). In tali prime 3 giornate di carenza, l’azienda può dover pagare il lavoratore se previsto dal contratto collettivo. Dal 4° al 20° giorno di malattia, l’INPS liquida il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° al 180° giorno, il 66,66%. In sostanza: INPS paga metà stipendio per i primi venti giorni, poi due terzi fino a 180 giorni (che è il massimo annuo di copertura). L’azienda, come detto, solitamente anticipa questi pagamenti e poi li detrae dai suoi contributi.

Le malattie professionali seguono regole simili all’infortunio: sono gestite dall’INAIL e il lavoratore ha indennità a carico di INAIL (dopo eventuali primissimi giorni gestiti dall’azienda come in un infortunio).

Durata della copertura e decorrenze

L’indennità di malattia INPS dura al massimo 180 giorni nell’anno solare per ogni lavoratore. Per l’infortunio, invece, la copertura dura fino alla guarigione certificata; non c’è un limite temporale prestabilito diverso da quello necessario al recupero. In entrambi i casi inizialmente vige un periodo di carenza di 3 giorni senza pagamento. Dal 4° giorno in poi partono le indennità (da INPS o INAIL) come visto sopra.

Rientro al lavoro e visite mediche

Una volta terminato il periodo di malattia o infortunio, il lavoratore in genere rientra al lavoro senza particolari formalità extra (il medico curante ha già trasmesso i certificati). Attenzione però: se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria (esposto a rischi sul lavoro) e la malattia è durata più di 60 giorni, prima di tornare alla mansione il medico competente deve fare una visita di controllo per verificare l’idoneità alla mansione. In tutti gli altri casi (assenze più brevi o mansioni senza particolari rischi), non è prevista una visita obbligatoria. Se il lavoratore guarisce prima della data scritta sul certificato, deve chiedere al medico la rettifica della prognosi da inviare poi all’INPS. Se invece si rende necessario, l’azienda può sempre richiedere al medico competente controlli o visite di idoneità al rientro (in particolar modo dopo malattie o infortuni prolungati), per sicurezza sia del lavoratore che dell’impresa.

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Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

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