Molestie sul lavoro
Per molestie si intendono tutti quei comportamenti indesiderati che violano la dignità della persona sul posto di lavoro. Rientrano le molestie sessuali (commenti, avance o toccamenti a sfondo sessuale non graditi), ma anche la violenza verbale o psicologica (insulti, minacce, pressioni, umiliazioni), la violenza fisica e le discriminazioni (trattamenti diversi a causa di sesso, età, razza, religione, disabilità, ecc.). Fa parte delle molestie anche il mobbing, cioè la persecuzione e l’isolamento sistematico di un lavoratore o lavoratrice con ripetuti atti vessatori sul luogo di lavoro (es. esclusione dal gruppo, compiti degradanti, sovraccarico di lavoro). In tutti questi casi si crea un clima ostile, intimidatorio o degradante che danneggia la salute fisica e psicologica delle persone coinvolte.
Le leggi che tutelano i lavoratori
La legge italiana riconosce varie norme a protezione della dignità dei lavoratori:
Codice Civile (art. 2087): il datore di lavoro ha l’obbligo generale di tutelare «l’integrità fisica e la personalità morale» dei dipendenti. La giurisprudenza ha chiarito che le molestie rientrano in questo obbligo; ad esempio la Corte di Cassazione ha affermato che «le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e serenità del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.». Ciò significa che il datore deve prevenire e contrastare ogni forma di molestia.
Codice Penale: alcune condotte moleste possono costituire reato. Per esempio la violenza privata (art. 610 c.p.), lo stalking o molestia reiterata (art. 612-bis c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), le molestie in genere (art. 660 c.p.) e altri reati (lesioni, diffamazione, ecc.). In questi casi la vittima può sporgere querela alle autorità (polizia o carabinieri) per avviare l’azione penale contro il molestatore.
Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970): tutela la libertà e dignità nel lavoro. L’articolo 7 stabilisce che il lavoratore non può subire sanzioni o essere molestato per opinioni politiche, religiose o sindacali. La recente legge n. 4/2021 (ratifica della Convenzione OIL n.190) ha inoltre introdotto un nuovo “diritto alla dignità”, prevedendo che lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di essere tutelati contro violenza e molestie di genere nei luoghi di lavoro. Datori di lavoro e sindacati devono ora predisporre percorsi chiari di segnalazione e prevenzione.
Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. 198/2006): art. 26 definisce come discriminazione le molestie sul lavoro legate al sesso. Sono considerati «comportamenti indesiderati […] posti in essere per ragioni connesse al sesso» che violano la dignità del lavoratore creando un clima degradante o offensivo. In particolare, le molestie sessuali (avances fisiche o verbali a sfondo sessuale) sono equiparate alla discriminazione di genere, e ogni atto conseguente al rifiuto di subire molestie (per esempio licenziamenti o punizioni) è nullo. Il Codice delle pari opportunità prevede anche la possibilità di ricorrere alla conciliation (conciliatore sindacale o commissione provinciale delle pari opportunità) prima di andare in tribunale.
Cosa fare in caso di molestie
Se subisci molestie o violenze sul lavoro, è importante agire subito con cautela:
Documentare i fatti: conserva ogni prova possibile: e-mail, messaggi, registrazioni (se consentite), appunti personali, referti medici (in caso di danni alla salute) e annota date, luoghi, testimoni. Testimonianze di colleghi sono molto utili.
Segnalare internamente: informa subito un superiore, l’ufficio del personale, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Se l’azienda ha una Consigliera di fiducia (prevista in alcune realtà), contattala in forma riservata; può assisterti nel dialogo con l’azienda. Evita di isolarti: confrontati con sindacati o colleghi fidati, anche per avere supporto.
Richiedere interventi formali: puoi inviare un reclamo scritto all’azienda richiedendo la cessazione delle molestie e l’apertura di un’indagine interna. Per legge l’azienda deve adottare misure adeguate per proteggere la vittima (per es. spostare i lavoratori, sospendere il molestatore, ecc.). Se la situazione non migliora o è grave, valuta la possibilità di avviare un’azione legale.
Agire all’esterno: puoi sporgere denuncia/querela all’autorità giudiziaria contro il molestatore (presso Polizia o Carabinieri). Inoltre, puoi presentare istanza all’INAIL: le molestie gravi che causano stress, ansia, depressione o lesioni vengono riconosciute come infortunio sul lavoro dall’INAIL. In questo caso serve un certificato medico che attesti il danno da lavoro (ad es. disturbo psicofisico da stress lavoro-correlato).
Ricorsi e conciliazioni: in caso di discriminazioni sessuali o di genere puoi rivolgerti anche alla Consigliera di parità provinciale o regionale. Con la guida del sindacato o di un avvocato, si può tentare una conciliazione (prevista per legge) o promuovere un’azione in tribunale per risarcimento danni.
A chi rivolgersi per assistenza
Puoi chiedere aiuto a diverse figure e servizi:
Ufficio del personale o Dirigente aziendale: spesso è il primo contatto per segnalare formalmente il problema.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): tutela tutti i lavoratori e può far presente il problema all’azienda o alle autorità.
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): deve occuparsi anche dei rischi psicosociali; può collaborare con il medico competente per valutare i rischi di stress e molestie.
Consigliera/Consigliere di fiducia aziendale: figura istituita in alcuni grandi enti/aziende per ascoltare le vittime e suggerire interventi. Informati se la tua azienda ne è provvista.
Sindacati e organizzazioni di categoria: i sindacati (CGIL, CISL, UIL, ecc.) hanno sportelli di consulenza legale e sindacale che possono assisterti nella segnalazione e nella vertenza.Consigliera di parità regionale/provinciale: organo pubblico che segue casi di discriminazione di genere. Può mediare e indirizzare alla giusta procedura. I suoi contatti sono disponibili sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro o delle Regioni.
Centri antiviolenza e associazioni (es. Telefono Rosa – numero nazionale 1522, attivo h24, gratuito e riservato): offrono supporto psicologico e legale, anche a vittime di violenza sul lavoro.
Servizi ASL e psicologi del lavoro: puoi rivolgerti al servizio di prevenzione e sicurezza (SPISAL/ASL) per consulenze sanitarie. In alcuni casi esistono anche sportelli di assistenza psicologica dedicati ai lavoratori.
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): è l’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro. Puoi inviare una segnalazione o richiesta di intervento ispettivo (anche anonima) tramite il sito ispettorato.gov.it. Gli ispettori possono verificare il rispetto delle norme e imporre sanzioni all’azienda se necessario.
Consigli pratici per proteggerti
Non rimanere sola/o: contatta subito un amico di fiducia, un collega o un familiare. Parlarne allontana ansia e rabbia, e ti permette di ragionare con più chiarezza sulle scelte da fare.
Annota tutto: tieni un diario degli episodi (cosa è successo, quando, chi c’era). Anche le piccole cose possono essere utili prove.
Agisci con prudenza: evita scontri diretti con il molestatore che potrebbero peggiorare la situazione. Segnala i fatti alle persone giuste.
Cerca supporto professionale: in caso di ansia o stress persistente, consulta il medico per ottenere un certificato; chiedi aiuto psicologico se senti di averne bisogno.Informati bene sui tuoi diritti: leggi con calma le informazioni ufficiali (ad esempio sul sito del Ministero del Lavoro o dell’INAIL) e valuta di farti seguire da un avvocato o consulente del lavoro esperto in diritto del lavoro e tutela delle vittime.
Numeri utili e riferimenti istituzionali: Telefono Rosa 1522 (antiviolenza, attivo h24); Ministero del Lavoro (parità di genere, consigliere di parità); INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro (segnalazioni violazioni sul lavoro); INAIL (assistenza infortuni e malattie professionali); Codice delle pari opportunità (legislazione completa). In caso di emergenza o pericolo grave, chiamare sempre il 112 (Carabinieri/Polizia).