Criptovalute
Il panorama legale delle criptovalute in Italia, pur essendo parte integrante del più ampio quadro normativo dell'Unione Europea, presenta specificità e sfumature dettate dalla legislazione nazionale. Questo articolo esplora in dettaglio la disciplina giuridica delle cripto-attività nel nostro Paese.
Riconoscimento e qualificazione giuridica
In Italia, le criptovalute non sono considerate "moneta a corso legale" né sono equiparate alla valuta tradizionale. Il legislatore italiano, in linea con l'approccio europeo, le qualifica come "cripto-attività" o "valute virtuali" (quest'ultimo termine più spesso utilizzato nel contesto antiriciclaggio).
Beni immateriali: Dal punto di vista civilistico, le cripto-attività sono generalmente considerate beni immateriali o digitali. Ciò implica che sono suscettibili di proprietà, possono essere oggetto di contratti (compravendita, donazione, permuta) e possono essere utilizzate come mezzo di pagamento in transazioni private, a patto che le parti concordino il loro utilizzo.
Non strumenti finanziari "tout court": Sebbene alcune cripto-attività (in particolare security tokens) possano rientrare nella definizione di "strumenti finanziari" ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF) e, quindi, essere soggette alla disciplina Consob, la maggior parte delle criptovalute (come Bitcoin ed Ethereum "puri") non rientra automaticamente in questa categoria. Questa distinzione è cruciale per l'applicazione delle normative sulla raccolta del risparmio e sui mercati finanziari.
Normativa antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT)
L'Italia ha recepito pienamente le Direttive Antiriciclaggio europee (in particolare la V e la VI AMLD), estendendo gli obblighi AML/CFT ai fornitori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.
Decreto Legislativo 231/2007: Questa è la normativa chiave in materia di antiriciclaggio. Le modifiche introdotte hanno equiparato i "fornitori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e i "fornitori di servizi di portafoglio digitale" agli altri soggetti obbligati all'applicazione delle misure antiriciclaggio.
Registro OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori): In Italia, è stata istituita una sezione speciale del registro dell'OAM dedicata ai "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e ai "prestatori di servizi di portafoglio digitale".
Obbligo di iscrizione: Per operare legalmente in Italia, qualsiasi entità (persona fisica o giuridica) che offra servizi di scambio tra valute virtuali e valute fiat, o che fornisca servizi di portafoglio digitale (custodial wallet), deve obbligatoriamente iscriversi a questo registro.
Requisiti: L'iscrizione comporta il rispetto di stringenti requisiti organizzativi, di onorabilità e di professionalità, nonché l'adozione di procedure adeguate per la due diligence della clientela (KYC - Know Your Customer), la segnalazione di operazioni sospette (SOS) e la conservazione dei dati.
Finalità: L'obiettivo principale è garantire la tracciabilità delle operazioni e prevenire l'utilizzo delle criptovalute per attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La tassazione delle cripto-attività
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto una disciplina fiscale specifica e organica per le cripto-attività in Italia, risolvendo molte delle incertezze precedenti. Questa normativa è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti e integrazioni.
Qualificazione Fiscale: Le cripto-attività sono ora esplicitamente qualificate fiscalmente come tali, superando le precedenti assimilazioni alle valute estere o ad altre categorie.
Plusvalenze (Capital Gains):
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di cripto-attività (es. vendita contro euro, permuta con altre cripto-attività, conversione, cessione per acquisto di beni/servizi) sono considerate redditi diversi e sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%.
Entrata in vigore: Questa disciplina si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2023.
Base imponibile: La plusvalenza è calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto.
Nessuna "no tax area": A differenza di quanto avveniva per le valute estere (con la franchigia di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi), per le cripto-attività non esiste alcuna soglia di esenzione. Qualsiasi plusvalenza è tassabile.
Redditi da Staking, Lending e Holding:
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (es. interessi derivanti da lending, ricompense da staking, airdrop, ecc.) sono anch'essi qualificati come redditi diversi e tassati al 26%.
Imposta di Bollo / IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere):
Le cripto-attività sono soggette a un'imposta dello 0,2% sul loro valore di mercato al 31 dicembre di ogni anno. Questa imposta si applica sia alle cripto-attività detenute su piattaforme (italiane o estere) sia a quelle detenute su wallet privati (non-custodial).
Monitoraggio Fiscale (Quadro RW):
L'obbligo di dichiarare le cripto-attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) è stato confermato. Questo serve a fini di monitoraggio fiscale e si applica indipendentemente dalla generazione di plusvalenze, purché il valore complessivo superi una certa soglia (di solito 51.645,69 euro per il periodo massimo di giacenza, ma il principio è che vanno sempre dichiarate se possedute all'estero, indipendentemente dalla soglia, per l'IVAFE).
Affrancamento (Rivalutazione del costo):
La legge ha introdotto la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 (e successivamente anche per il 2025). Versando un'imposta sostitutiva del 14% (o 16% per le estensioni successive) sul valore delle cripto-attività a tale data, è possibile "affrancare" le plusvalenze latenti, utilizzando il valore rideterminato come nuovo costo di acquisto per futuri calcoli.
Il regolamento MiCA e il suo impatto sull'Italia
Come membro dell'Unione Europea, l'Italia sarà direttamente interessata dall'applicazione del Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), che entrerà pienamente in vigore dal 30 dicembre 2024 (con alcune disposizioni relative agli ARTs e EMTs già dal 30 giugno 2024).
Il MiCA non sostituisce la normativa fiscale o antiriciclaggio nazionale, ma armonizza la disciplina sui servizi di cripto-attività e sull'emissione di determinate tipologie di cripto-asset a livello europeo.
Autorizzazione dei CASPs: I fornitori di servizi di cripto-attività (CASPs) con sede in Italia dovranno ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti (probabilmente la CONSOB o la Banca d'Italia, a seconda del servizio) per operare nell'UE, godendo del "passaporto europeo" che permetterà loro di offrire servizi in tutti gli Stati membri.
Regole per emittenti: Gli emittenti di Asset-Referenced Tokens (ARTs) ed E-money Tokens (EMTs) avranno obblighi stringenti in termini di capitalizzazione, riserve, gestione dei rischi e trasparenza, con supervisione da parte delle banche centrali o delle autorità di vigilanza finanziaria.
Protezione degli investitori: Verranno implementate regole uniformi sull'informativa, sulla condotta di mercato e sulla gestione dei reclami, offrendo una maggiore protezione agli investitori italiani che operano con operatori MiCA-compliant.
Aspetti contrattuali e responsabilità
Gli aspetti contrattuali relativi alle criptovalute in Italia sono ancora in gran parte regolati dai principi generali del diritto privato.
Validità dei contratti: I contratti che hanno ad oggetto cripto-attività (es. compravendita, permuta) sono validi se rispettano i requisiti generali del codice civile (accordo, causa, oggetto, forma, quando richiesta).
Smart Contracts: Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ha riconosciuto la validità giuridica degli smart contract su registri distribuiti (blockchain) come "forme di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile" (ovvero equiparandoli alla forma scritta), a condizione che siano archiviati e gestiti mediante tecnologie che ne garantiscano l'immodificabilità e l'integrità. Tuttavia, la loro esecuzione automatica e la difficoltà di intervento in caso di errore o controversia pongono sfide significative.
Responsabilità: La responsabilità per frodi, hacking o malfunzionamenti legati alle criptovalute è complessa. Dipende da chi detiene le chiavi private, dalla natura del servizio (custodial vs non-custodial) e dalla diligenza delle parti. Le piattaforme autorizzate dal MiCA avranno maggiori obblighi in termini di sicurezza e responsabilità.
Sfide e prospettive
Il quadro legale italiano sulle criptovalute è in fase di consolidamento ma affronta ancora diverse sfide:
Educazione e Consapevolezza: È fondamentale aumentare la consapevolezza tra i cittadini e gli operatori sulle normative vigenti e sui rischi associati alle cripto-attività.
Vigilanza e Enforcement: Le autorità italiane (Banca d'Italia, CONSOB, Guardia di Finanza, Polizia Postale) stanno rafforzando le loro capacità di vigilanza e di contrasto alle attività illecite nel settore cripto.
Armonizzazione e Evoluzione: Il recepimento del MiCA richiederà un coordinamento tra le autorità nazionali e l'adeguamento delle normative secondarie. L'evoluzione tecnologica (es. DeFi, NFT complessi) continuerà a richiedere un costante aggiornamento del quadro giuridico.