Licenziamento
Ricevere una lettera di licenziamento è sempre un momento difficile, pieno di dubbi e incertezze. "Perché mi hanno licenziato?", "Cosa mi spetta?", "È legale?".
È fondamentale conoscere i propri diritti e le diverse tipologie di licenziamento previste dalla legge italiana per affrontare al meglio questa situazione. Con questo articolo, cercheremo di fare chiarezza in modo semplice e diretto, così da darti tutte le informazioni necessarie.
Cos'è il licenziamento?
Il licenziamento è l'atto con cui il datore di lavoro decide di porre fine al rapporto di lavoro subordinato. In Italia, la legge tutela il lavoratore, e il datore di lavoro non può licenziare "a capriccio": deve sempre esserci una giusta causa o un giustificato motivo.
Se il licenziamento avviene senza queste condizioni, è considerato illegittimo e il lavoratore ha il diritto di impugnarlo e ottenere tutele.
Le diverse tipologie di licenziamento
La legge italiana distingue principalmente tre grandi categorie di licenziamento:
Licenziamento per Giusta Causa
Licenziamento per Giustificato Motivo (Oggettivo o Soggettivo)
Licenziamento Collettivo
Vediamole una per una in dettaglio.
1. Licenziamento per giusta causa
Questo è il tipo di licenziamento più "grave" per il lavoratore e avviene quando il dipendente commette un errore o una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno per un giorno. Immagina un'azione talmente seria da rompere completamente la fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
Caratteristiche principali:
Gravità della Condotta: La mancanza del lavoratore deve essere tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Esempi tipici sono: furto in azienda, gravi violazioni del segreto aziendale, rissa sul luogo di lavoro, assenze ingiustificate prolungate e ripetute senza preavviso.
Effetto Immediato: Non è previsto il periodo di preavviso. Il rapporto di lavoro cessa immediatamente dalla comunicazione del licenziamento.
Diritti del Lavoratore: Spetta il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), le ferie maturate e non godute e gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima. Non spetta l'indennità di preavviso né la NASpI (l'indennità di disoccupazione), a meno che il datore di lavoro non abbia fornito una motivazione insussistente.
2. Licenziamento per giustificato motivo
Questa tipologia si suddivide a sua volta in due sottocategorie:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Motivo: Si verifica quando il lavoratore ha commesso delle mancanze, ma non così gravi da giustificare un licenziamento per giusta causa immediato. Sono inadempienze agli obblighi contrattuali (ad esempio, scarso rendimento cronico, violazione di norme aziendali meno gravi, ritardi frequenti e non giustificati).
Preavviso: È previsto il periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. Se il datore di lavoro non rispetta il preavviso, dovrà pagare al lavoratore un'indennità sostitutiva del preavviso.
Diritti del lavoratore: Spettano TFR, ferie maturate e non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima e, soprattutto, l'indennità di preavviso (se non lavorato) e la NASpI.
B) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Motivo: Non dipende da una colpa del lavoratore, ma da ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al funzionamento dell'azienda. Esempi comuni sono: crisi economica dell'azienda, riorganizzazione aziendale che porta alla soppressione della posizione lavorativa, chiusura del reparto, ecc.
Preavviso: Anche qui è previsto il periodo di preavviso, stabilito dal CCNL. Se non rispettato, spetta l'indennità sostitutiva.
Obbligo di Repechage: Il datore di lavoro ha l'obbligo di dimostrare di aver cercato di ricollocare il lavoratore in altre posizioni equivalenti all'interno dell'azienda, prima di procedere al licenziamento. Se non lo fa, il licenziamento può essere impugnato.
Diritti del lavoratore: Spettano TFR, ferie maturate e non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima, l'indennità di preavviso (se non lavorato) e la NASpI.
3. Licenziamento collettivo
Si parla di licenziamento collettivo quando un'azienda, a causa di una riduzione o trasformazione dell'attività o cessazione totale, decide di licenziare un numero significativo di dipendenti entro un certo arco di tempo.
Caratteristiche principali:
Numero di lavoratori: Riguarda almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni nella stessa unità produttiva o nello stesso comune.
Procedure specifiche: Prevede una procedura complessa che coinvolge i sindacati e spesso le istituzioni (Ministero del Lavoro, Regioni) per cercare soluzioni alternative (ammortizzatori sociali, riqualificazione).
Criteri di scelta: I lavoratori da licenziare vengono scelti in base a criteri oggettivi e concordati (es. carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative).
Preavviso: È previsto il periodo di preavviso.
Diritti del lavoratore: Spettano TFR, ferie e ratei, indennità di preavviso (se non lavorato) e la NASpI.
I Diritti del lavoratore: Cosa ti spetta sempre (o quasi)
Indipendentemente dalla tipologia di licenziamento (a meno che non sia per giusta causa e venga confermato in caso di contestazione), al lavoratore spettano sempre alcuni diritti fondamentali:
Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Come abbiamo visto nell'articolo precedente, è la liquidazione maturata durante il rapporto di lavoro. Va pagata dal datore di lavoro entro i termini di legge.
Ferie maturate e non godute: Ti devono essere liquidate tutte le ferie che hai maturato e che non hai utilizzato fino alla data di cessazione del rapporto.
Ratei di tredicesima e quattordicesima (se prevista): Ti spettano le quote di queste mensilità aggiuntive maturate fino al giorno del licenziamento.
Indennità sostitutiva del preavviso (se dovuto e non lavorato): Se il datore di lavoro ti licenzia per giustificato motivo o in un licenziamento collettivo e non ti fa lavorare il periodo di preavviso, ti deve pagare una somma pari alla retribuzione che avresti percepito durante quel periodo.
NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego): È l'indennità di disoccupazione. Spetta ai lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente (quindi non a chi si dimette, salvo casi specifici come le dimissioni per giusta causa). Per averne diritto, devi soddisfare specifici requisiti contributivi e lavorativi. La domanda va presentata all'INPS.
Licenziamento illegittimo: Cosa fare e quali qutele?
Se ritieni che il tuo licenziamento sia illegittimo (ad esempio, manca una giusta causa o un giustificato motivo, non sono state rispettate le procedure, è discriminatorio), hai il diritto di impugnarlo.
Come si impugna un licenziamento
Impugnazione stragiudiziale: Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, devi inviare una lettera (raccomandata A/R o PEC) al datore di lavoro per contestare il licenziamento.
Deposito del ricorso in tribunale: Entro i successivi 180 giorni dalla spedizione della lettera di impugnazione, devi depositare un ricorso in tribunale (se non si è trovato un accordo prima).
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo
Le conseguenze per il datore di lavoro che licenzia illegittimamente dipendono da vari fattori, in particolare dalla data di assunzione del lavoratore e dalla gravità del vizio del licenziamento.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (Jobs Act):
In caso di licenziamento discriminatorio o nullo, la reintegrazione (ritorno al posto di lavoro) è la regola.
Negli altri casi di illegittimità, si valuta la gravità: può esserci la reintegrazione o un'indennità economica.
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (Jobs Act):
In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare manifestamente infondato, la reintegrazione è prevista.
Negli altri casi di licenziamento illegittimo, la tutela principale è un'indennità risarcitoria economica, che varia in base all'anzianità di servizio e alla dimensione dell'azienda. La reintegrazione è molto più rara.
Licenziamenti nullo o discriminatorio: Sono sempre e comunque illeciti e prevedono sempre la reintegrazione del lavoratore al suo posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. Sono esempi il licenziamento a causa di matrimonio, maternità, o basato su discriminazioni razziali, religiose, politiche, di sesso, ecc.